Una panoramica sintetica sulle previsioni del nuovo decreto SOSTEGNI BIS per le imprese.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART 1
L’art. 1 del decreto SOSTEGNI BIS (D.L. n.73 del 25.05.21) prevede tre diversi tipi di contributi a fondo perduto:
Il contributo ex Comma I
A favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva e che hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020, modulato per classi di ricavi
E’ prevista l’erogazione del 100% del contributo a fondo perduto già corrisposto con il DL SOSTEGNI, in automatico da ADE sul C/C già interessato.
Il contributo ex Comma 5
Per imprese o Professionisti con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, è istituito un contributo a Fondo perduto, ulteriormente individuato
Quando spetta: se vi è stato un calo nell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo aprile 2020 -marzo 2021 di almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi aprile 2019-marzo 2020.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Quanto spetta: Come per il decreto Sostegni il Contributo ex art. 5 spetta, applicando una percentuale alla differenza di fatturato medio mensile tra i periodi presi in considerazione:
Le percentuali sono:
Il 60% per i soggetti con ricavi < 100 mila euro
Il 50% per i soggetti con ricavi da100 mila a 400 mila euro
Il 40% per i soggetti con ricavi da400 mila a 1 milione di euro
Il 30% per i soggetti con ricavi da1 milione a 5 milioni di euro
Il 20% per i soggetti con ricavi da 5 milioni a 10 milioni di euro.
Per chi non ha percepito il CONTRIBUTO con il DL SOSTEGNI, si applicherà un coefficiente (90%-70%-50%-40%-30%) alla differenza di fatturato medio mensile.
Il tetto massimo del contributo è fissato in centocinquantamila euro.
La presentazione della domanda dovrà avvenire anche tramite Intermediario, entro sessanta giorni dall’avvio della presentazione delle domande che dovrà essere fissato con provvedimento del Direttore ADE.
E’ necessario, prima di presentare la domanda, presentare la LIPE (liquidazione periodica IVA) del I trimestre 2021 (quindi accertatevi con i Vostri Consulenti).
Il contributo ex Comma 16
Ulteriormente è stato previsto il CONTRIBUTO ex comma 16 che spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al 2020, rispetto al 2019. Per l’ammontare occorre attendere un Decreto del MISE, ma comunque l’importo massimo del contributo è fissato in centocinquantamila euro.
Anche qui, però è necessario presupposto che sia presentata la dichiarazione dei redditi relativa al 2020, sia presentata entro il 10 settembre 2021.
Ulteriori misure a sostegno delle imprese.
- Istituzione di un Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art.2), perchi è stato chiuso almeno 4 mesi dal 1 gennaio 2021.
- Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, fino al 30 giugno. A proposito è stata disposta dal 30 settembre la chiusura e cancellazione di Riscossione Sicilia S.p.A. con il subentro dell’Agenzia dell’Entrate- Riscossione, dal 1 ottobre 2021.
- Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione: Spettano ad imprese e professionisti anche un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, compresi le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
- Proroga moratoria per le PMI – Sospensione Mutui e Finanziamenti (art.16): Previa comunicazione nelle modalità già previste, da far pervenire al soggetto, finanziatore entro il 15 giugno 2021 è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021.
- Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali (art.47):Il versamento delle somme richieste per contributi previdenziali dovuti con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
MISURE PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE
L’Art. 41 ha istituito il contratto di rioccupazione
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.
Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, di un progetto condiviso individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto ha una durata di 6 mesi. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, con preavviso decorrente dallo stesso termine. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione, viene riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
Fonte: D.L. n.73 del 25.05.2021