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Ultimo mese per aderire alla ROTTAMAZIONE TER

21/03/2019 Abc Society Archivio News

In dirittura d’arrivo i termini per la adesione alla “ROTTAMAZIONE TER” 2019 per quei contribuenti che intendono avvalersi dei benefici della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione

Tutti coloro che volessero salire su un treno che appare molto interessante per le tasche degli italiani

sono tenuti a presentare, entro il 30 aprile 2019, la dichiarazione di adesione

I suddetti contribuenti riceveranno dall’Agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, la comunicazione delle somme dovute, unitamente ai bollettini RAV precompilati e potranno effettuare il pagamento dilazionato fino ad un massimo di cinque anni a seconda del reddito o dei parametri previsti.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

È necessario presentare la richiesta di “rottamazione” per:

  • i debiti per i quali non è mai stata chiesta una precedente Definizione agevolata;
  • i debiti per i quali si era già aderito alle precedenti edizioni delle “rottamazioni” (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017), e non si era provveduto al pagamento delle rate;
  • i debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di Definizione e, per effetto di pagamenti già effettuati, risultano ancora dovute unicamente le somme a titolo di sanzioni e interessi di mora.

Non occorre persentare apposita domanda, in quanto rientrano automaticamente nei benefici della “rottamazione-ter”:

  • I debiti per i quali si era già aderito alla Definizione agevolata introdotta dal DL 148/2017 (cosiddetta “rottamazione-bis”) a condizione che i pagamenti delle rate in scadenza (luglio, settembre e ottobre 2018) siano stati regolarizzati entro il 7 dicembre 2018;
  • I debiti, per i quali si era già aderito alle precedenti “rottamazioni” (con accoglimento della richiesta) riferiti a contribuenti che risiedono nei territori interessati dagli eventi sismici dell’Italia centrale nel 2016 e 2017.

In questi casi, il contribuente non dovrà presentare una nuova domanda di Definizione agevolata.

A Vostra disposizione per istruire la pratica in brevissimo tempo: contattateci www.abcsociety.it

Fonte: Gazzatta Uffiiciale