Come noto, i lavoratori percettori di Naspi e non stipulano presso il CPI un patto di servizio personalizzato, con il quale si dichiara lo stato di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di un nuovo lavoro.
Il disoccupato rischia la revoca della Naspi e dello stato di disoccupazione in caso di mancata accettazione dell’offerta di lavoro.
La proposta, tuttavia, dovrà essere congrua, ovvero rispettare determinati requisiti legati sia alla durata che alla retribuzione e alla distanza tra luogo di lavoro e domicilio del lavoratore.
Il decreto del Ministero del Lavoro del 10 aprile 2018 pubblicato in GU del 14 luglio 2018 definisce quando l’offerta di lavoro è congrua. Ecco tutti i requisiti e quando è possibile il rifiuto per giustificato motivo.
Si parla di offerta di lavoro congrua nel rispetto dei seguenti principi:
- coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata dello stato di disoccupazione.
Per i percettori di Naspi, tra i requisiti che rendono un’offerta di lavoro congrua rientra anche l’importo della retribuzione offerta.