(di Giacomo Sole) Poche le misure rilevanti inserite dal Governo in favore delle Imprese, con la Legge di stabilità (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208) che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre ed è entrata in vigore dal 1° gennaio.
Ricordiamo le misure fiscali già note:
Il posticipo dell’aumento delle aliquote IVA già previste per questo 2016, spostato al 2017,quando l’aliquota al 10% verrà aumentata di tre punti di percentuale mentre quella al 22% di due punti, oltre ad un ulteriore punto dal 2018.
La promessa riduzione della IRES al 24% viene traslata ai posteri, questa dal 2017.
Per le imprese qualche incentivo interessante, ma nulla di davvero essenziale.
Partiamo da i c.d. “super ammortamenti” che consistono nel riconoscimento di un bonus sugli acquisti di beni strumentali effettuati dalle imprese già dal mese di ottobre 2015 e fino a tutto il 2016.
L’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi (e solo per queste), prevede il riconoscimento di una maggiorazione del 40% per il costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento, e ciò varrà anche per i canoni di locazione finanziaria (leasing).
In soldoni, se si acquisterà un bene strumentale per 1000, si potrà calcolare l’ammortamento su 1400 (ovvero con il 40% in più) con ovvi benefici.
Occorre ribadire che tale agevolazione è rilevante solo ai fini degli ammortamenti, e non incide sul reale valore del bene e quindi ai fini di plusvalenze eventuali (deduzione extracontabile).
Il nuovo regime c.d. forfettario.
Il nuovo regime minimi si rinnova, e diventa più ampio ed elastico.
A partire dai nuovi requisiti di accesso, le soglie dei compensi e ricavi, del calcolo della base imponibile sulla base dei coefficienti di redditività distinti in base all'attività esercitata, sulla quale verrà calcolata l'aliquota sostitutiva del 15%.
Non è chiaro, ma chi scrive propende per la soluzione affermativa (sulla scorta del DL192/204 “c.d. milleproroghe”), se le Partite IVA che nel 2016 possiedono ancora i requisiti del vecchio regime dei minimi, quindi per coloro che non hanno terminato i 5 anni di applicazione o non hanno raggiunto i 35 anni di età, potranno continuare ad applicare l'imposta sostitutiva al 5% sempre se nel rispetto del limite dei ricavi fino a 30.000 euro, oppure, se dovranno passare obbligatoriamente al regime forfettario, a partire dal 1° gennaio 2016 (con aliquota del 15%).
I vantaggi sono quelli conosciuti: Esclusione daIVA,IRAP, studi di settore e reddito assoggettato ad un’imposta sostitutiva IRPEF e IRAP pari al 15%,
Per le nuove start up si è prevista invece una riduzione di aliquota al 5% non più per 3 anni come è avvenuto nel 2015 ma per cinque anni ma solo per chi apre una partita IVA dal 2016.