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Regime forfettario e superammortamenti: le misure per il 2016.

01/01/2016 Abc Society Archivio News

(di Giacomo Sole) Poche le misure rilevanti inserite dal Governo in favore delle Imprese, con la Legge di stabilità (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208) che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre ed è entrata in vigore dal 1° gennaio.

Ricordiamo le misure fiscali già note:

Il posticipo dell’aumento delle aliquote IVA già previste per questo 2016, spostato al 2017,quando l’aliquota al 10% verrà aumentata di tre punti di percentuale mentre quella al 22% di due punti, oltre ad un ulteriore punto dal 2018.

La promessa riduzione della IRES al 24% viene traslata ai posteri, questa dal 2017.

 

Per le imprese qualche incentivo interessante, ma nulla di davvero essenziale.

Partiamo da i c.d. “super ammortamenti” che consistono nel riconoscimento di un bonus sugli acquisti di beni strumentali effettuati dalle imprese già dal mese di ottobre 2015 e fino a tutto il 2016.

L’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi (e solo per queste), prevede il riconoscimento di una maggiorazione del 40% per il costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento, e ciò varrà anche per i canoni di locazione finanziaria (leasing).

In soldoni, se si acquisterà un bene strumentale per 1000, si potrà calcolare l’ammortamento su 1400 (ovvero con il 40% in più) con ovvi benefici.

Occorre ribadire che tale agevolazione è rilevante solo ai fini degli ammortamenti, e non incide sul reale valore del bene e quindi ai fini di plusvalenze eventuali (deduzione extracontabile).

Il nuovo regime c.d. forfettario.

Il nuovo regime minimi si rinnova, e diventa più ampio ed elastico.

A partire dai nuovi requisiti di accesso, le soglie dei compensi e ricavi, del calcolo della base imponibile sulla base dei coefficienti di redditività distinti in base all'attività esercitata, sulla quale verrà calcolata l'aliquota sostitutiva del 15%.

Non è chiaro, ma chi scrive propende per la soluzione affermativa (sulla scorta del DL192/204 “c.d. milleproroghe”),  se le Partite IVA che nel 2016 possiedono ancora i requisiti del vecchio regime dei minimi, quindi per coloro che non hanno terminato i 5 anni di applicazione o non hanno raggiunto i 35 anni di età, potranno continuare ad applicare l'imposta sostitutiva al 5% sempre se nel rispetto del limite dei ricavi fino a 30.000 euro, oppure, se dovranno passare obbligatoriamente al regime forfettario, a partire dal 1° gennaio 2016 (con aliquota del 15%).

I vantaggi sono quelli conosciuti: Esclusione daIVA,IRAP, studi di settore e reddito assoggettato ad un’imposta sostitutiva IRPEF e IRAP pari al 15%,

Per le nuove start up  si è prevista invece una riduzione di aliquota al 5% non più per 3 anni come è avvenuto nel 2015 ma per cinque anni ma solo per chi apre una partita IVA dal 2016.